Articolo 5 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 marzo 2013
Art. 5. Standard minimi di processo 1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
a) l'articolazione nelle seguenti fasi:
1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o piu' qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o piu' qualificazioni;
2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o piu' qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;
3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o piu' qualificazioni;
b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
Entrata in vigore il 2 marzo 2013
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