Articolo 11 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Articolo 10
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2 marzo 2013
Art. 11. Disposizioni finali 1. Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Governo anche in riferimento agli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 9, puo' adottare le eventuali disposizioni integrative e correttive, di cui all' articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 .
3. Dall'adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta' degli enti pubblici titolari di stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, da definire con le linee guida di cui all'articolo 3.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della citata legge n. 92 del 2012 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 2 marzo 2013
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