Art. 53. Deroghe alle condizioni della formazione di architetto 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)) .
3. In deroga all'articolo 52, e' riconosciuta ((soddisfacente ai sensi dell'articolo)) 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente ((all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)) .
3. In deroga all'articolo 52, e' riconosciuta ((soddisfacente ai sensi dell'articolo)) 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente ((all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).)) .