Articolo 14 del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Articolo 18Articolo 20
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24 novembre 2007
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1 febbraio 2022
Art. 14. Cooperazione tra autorita' competenti 1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate ((, in caso di dubbio motivato,)) dalle autorita' di cui all'articolo 5.
2. Le autorita' di cui all'articolo 5 provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022
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