Articolo 19 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74
Articolo 18
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22 giugno 2017
Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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