Art. 2.
E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all' articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133 .
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133 .
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere o turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133 .
(9) ((10)) ------------ AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 270) che "L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , nonche' il fondo rotativo di cui all' articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato". ------------ AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , come modificata dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104 , ha disposto (con l'art. 1, comma 270) che "L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , nonche' il fondo rotativo di cui all' articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato".
E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all' articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133 .
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133 .
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere o turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133 .
(9) ((10)) ------------ AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 270) che "L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , nonche' il fondo rotativo di cui all' articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato". ------------ AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , come modificata dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104 , ha disposto (con l'art. 1, comma 270) che "L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , nonche' il fondo rotativo di cui all' articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato".