Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 agosto 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 agosto 1993 |
- Marta Barcellona · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio cautelare, ha affermato il principio secondo cui il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un altro istituto di credito, integra il delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. Nel caso di specie, l'imputato era accusato di aver contribuito a promuovere un sodalizio criminale allo scopo di realizzare svariati delitti in materia economica e societaria, tra cui il delitto di …
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- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/09/2018, n. 39608Provvedimento: 39 60 8-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo TAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 5 - Presidente - Mariastefania Di Tomassi CC 22/02/2018- Ugo De Crescienzo R.G.N. 41282/2016 Anna Petruzzellis Patrizia Piccialli Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea Montagni AN De IC Alessandro Maria Andronio -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Business Partner TA s.c.p.a., in persona dei procuratori speciali, quale mandataria di AN Nazionale del Lavoro s.p.a. avverso l'ordinanza del 10/12/2014 - 28/10/2015 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta …Leggi di più...
- domanda di ammissione allo stato passivo·
- termine di decadenza ex art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012·
- procedimenti non soggetti al d.lgs. n. 159 del 2011·
- confisca di prevenzione·
- "dies a quo"·
- terzo titolare di credito ipotecario·
- individuazione·
- ipotesi di omessa comunicazione di cui all'art. 1, comma 206, stessa legge·
- patrimoniali·
- misure di sicurezza
Versioni del testo
- Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari
della presente Convenzione,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' quello di raggiungere una maggiore unita' fra i suoi membri;
Convinti della necessita' di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della societa';
Considerando che la lotta contro la grande criminalita', che costituisce sempre piu' un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale;
Ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati;
Considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale;
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a. "provento" significa ogni vantaggio economico derivato da reati.
Esso puo' consistere in qualsiasi bene, come definito nel sottoparagrafo b) del presente articolo;
b. "beni" comprende beni in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonche' documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprieta' o altri diritti sui predetti beni;
c. "strumenti" significa qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o piu' reati;
d. "confisca" significa una sanzione o misura, ordinata da una autorita' giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o piu' reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
e. "reato presupposto" significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano dei proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 di questa Convenzione. - Articolo 2 - Confisca
Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, puo', con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di reati specificati nella predetta dichiarazione. - Articolo 3 - Indagini e misure provvisorie
Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, nonche' di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.