Art. 4. Uffici di diretta collaborazione 1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:
a) Segreteria del Ministro;
b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
c) Gabinetto del Ministro;
d) Ufficio legislativo;
e) Ispettorato generale;
f) Ufficio comunicazione e stampa.
a) Segreteria del Ministro;
b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
c) Gabinetto del Ministro;
d) Ufficio legislativo;
e) Ispettorato generale;
f) Ufficio comunicazione e stampa.