Articolo 17 del Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 febbraio 2024
>
Versione
6 agosto 2024
Art. 17. (( (Valore della produzione netta oggetto di concordato). )) (( 1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli 5 , 5-bis , 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , senza considerare le componenti gia' individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro. ))
Entrata in vigore il 6 agosto 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente