Art. 2.
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7, e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7, e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .