Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1961
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 giugno 1963
Art. 2.
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7, e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .
Entrata in vigore il 18 giugno 1963
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