Articolo 6 delle Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 luglio 1983
Art. 6.


Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominativo nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, e' attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianita' di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa' riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianita'.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato e' inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, e' considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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