Articolo 6 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5
Articolo 5
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20 febbraio 2010
Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attivita' del predetto Comitato.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2010
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