Art. 16. Modifiche all'articolo 391-bis 1. All' articolo 391-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Se la sentenza» sono inserite le seguenti: «o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5),»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.»;
c) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.».
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 391-bis del codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 391-bis (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione). - Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubbli-cazione della sentenza stessa.
Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis.
Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza.
Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.».
a) al primo comma, dopo le parole: «Se la sentenza» sono inserite le seguenti: «o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5),»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.»;
c) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.».
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 391-bis del codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 391-bis (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione). - Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubbli-cazione della sentenza stessa.
Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis.
Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza.
Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.».