Articolo 7 del Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 febbraio 1991
Art. 7. 1. Dopo l' art. 2501-quinquies del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2501-sexies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finche' la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1991
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