Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 51Articolo 77
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1 gennaio 1974
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1 luglio 1999
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9 giugno 2001
Art. 61. (Estinzione del procedimento per pagamento del debito). 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce ((la prova dell'avvenuto pagamento)) .
Entrata in vigore il 9 giugno 2001
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