Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 1974
Art. 2. Riscossione per ritenuta diretta

Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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