Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 91 bisArticolo 97
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Art. 87. Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). 1. Il concessionario puo', per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all' articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura. (( 2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell' articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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