Articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 gennaio 1974
>
Versione
1 luglio 1999
Art. 70. (((Beni invenduti). )) (( 1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente