Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
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Art. 8. Termini per il versamento diretto

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;) (18)
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920 ;
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e); (18) (24)
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). (18)
4) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 ;
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . (19)
((5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.))
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 .
Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

---------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 1981, n. 692 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che le modifiche apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia dal 1 febbraio 1982.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55 , ha disposto (con l'art. 1) che "Le modifiche apportate con l' art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all' art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 , ha disposto (con l'art. 1, tabella III) che "In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all' articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , maturati nell'anno 1982, ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare".
Entrata in vigore il 10 agosto 2005
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