Articolo 27 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 26Articolo 28
Versione
30 aprile 1952
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Versione
1 luglio 1962
Art. 27.
L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in eta' superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attivita' retribuita alle dipendenze altrui.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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