Articolo 34 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 33Articolo 35
Versione
30 aprile 1952
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Versione
1 gennaio 1965
Art. 34.
Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche:
Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.
Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidita' devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.
Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente art. 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e' fissato in 180 contributi giornalieri.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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