Art. 34.
Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche:
Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.
Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidita' devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.
Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente art. 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e' fissato in 180 contributi giornalieri.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche:
Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.
Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidita' devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.
Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente art. 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e' fissato in 180 contributi giornalieri.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))