Articolo 16 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 15Articolo 17
Versione
30 aprile 1952
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Versione
1 gennaio 1965
Art. 16.
All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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