Articolo 46 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 45Articolo 47
Versione
14 febbraio 1979
>
Versione
16 settembre 2010
Art. 46.
L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita' degli eletti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente