Art. 46.
L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita' degli eletti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita' degli eletti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))