Articolo 37 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 36Articolo 38
Versione
14 febbraio 1979
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Versione
28 giugno 1994
Art. 37. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 ))
Entrata in vigore il 28 giugno 1994
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