Articolo 45 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 44Articolo 46
Versione
14 febbraio 1979
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Versione
6 ottobre 2011
Art. 45. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12))



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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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