((1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e) )) ((1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale)) ------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 30 luglio 1996, n. 398 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016. ------------- AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2017, n. 35 (in G.U. 1ª s.s. 15/02/2017, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "come modificato dall' art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 , nella parte in cui consente al deputato eletto in piu' collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga".