Articolo 6 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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18 giugno 1957
Art. 6.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5).


Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni.
Entrata in vigore il 18 giugno 1957
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