Articolo 87 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 86Articolo 83
Versione
18 giugno 1957
Art. 87.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62).


Alla Camera dei deputati e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attivita' o posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.
Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
Entrata in vigore il 18 giugno 1957
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