Articolo 113 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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Versione
18 giugno 1957
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Versione
7 febbraio 1974
Art. 113.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88).


Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.
Il Giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 933))
Entrata in vigore il 7 febbraio 1974
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