Articolo 38 bis del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Articolo 37 bisArticolo 39
Versione
4 dicembre 2018
Art. 38-bis. (( (Disposizioni a sostegno delle vittime delle attivita' di estorsione e dell'usura). )) (( 1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ";
b) all'articolo 13, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c) all'articolo 14, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda la possibilita' di riattivare in maniera efficiente l'attivita' imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare";
d) all'articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attivita' del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo e' da considerarsi nulla";
e) all'articolo 19, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)";
f) all'articolo 20, comma 1, le parole: "trecento giorni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati".
2. All' articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro" ))
Entrata in vigore il 4 dicembre 2018
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