Articolo 7 del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Articolo 8Articolo 7 bis
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5 ottobre 2018
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4 dicembre 2018
Art. 7. Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336 , 583 , 583-bis , 583-quater , 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e ((624-bis, primo comma)) , del codice penale . I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale , sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336 , 583 , 583-bis , 583-quater , 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e ((624-bis, primo comma)) , del codice penale . I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale , sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».
Entrata in vigore il 4 dicembre 2018
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