Articolo 21 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 19Articolo 20 bis
Versione
1 luglio 1999
Art. 21. Presupposti dell'iscrizione a ruolo 1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente