Articolo 27 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
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1 luglio 1999
Art. 27. Accessori dei crediti previdenziali 1. In deroga all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , dopo il numero "26", e' aggiunto il seguente: "27,".
Nota all'art. 27:
- Per il testo dell' art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: "Modifiche al sistema penale", come modificato dal presente articolo, si rinvia alle note all'art. 37.
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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