Articolo 18 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 17Articolo 18 bis
Versione
1 luglio 1999
Art. 18. Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.
Nota all'art. 18:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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