Articolo 8 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 luglio 1999
Art. 8. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo 1. L' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo".
Nota agli articoli 7 e 8:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente