Articolo 8 quater del Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59
Articolo 8 terArticolo 8 quinquies
Versione
8 giugno 2008
Art. 8-quater. (( (Modifiche al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535) )) (( 1. Al codice delle pari opportunita' fra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: "atto, patto o comportamento" sono inserite le seguenti: ", nonche' l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento,";
b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni sindacali" sono inserite le seguenti: ", associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso".
2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza". ))
Entrata in vigore il 8 giugno 2008
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