Articolo 7 del Decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 aprile 2009
Art. 7. Rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna 1. Prima dell'entrata in servizio dell'unita' navale nuova, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorita' competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, ed intesa a verificare che la stessa unita' e' conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.
2. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, di una unita' navale esistente che rientri nel campo di applicazione ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, e che risulti conforme ai requisiti tecnici stabiliti nell'Allegato II, puo' richiedere il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorita' competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8. Il certificato e' tenuto a bordo dell'unita' navale.
3. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'Allegato II e' specificata nel certificato comunitario.
Se le autorita' competenti ritengono che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unita' navale puo' continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui e' stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; i componenti o le parti nuove soddisfano i suddetti requisiti.
4. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'Allegato II. Le deroghe previste nell'Allegato II non vanno considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformita' ai sensi del presente articolo.
5. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti al rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna.
Entrata in vigore il 4 aprile 2009
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