Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023, di seguito denominato «Accordo».
Articolo 2
- Legge 1 aprile 2026, n. 56
Articolo 1 della Legge 1 aprile 2026, n. 56
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28 aprile 2026
28 aprile 2026