Articolo 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18
Articolo 5Articolo 7
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12 marzo 2021
Art. 6. Registro nazionale 1. Al fine di identificare le varieta' delle piante da frutto e dei relativi portinnesti, nonche' le varieta' di portinnesti di piante ortive ammesse alla commercializzazione, e' istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varieta' di portinnesti di piante ortive, di seguito denominato «Registro».
Entrata in vigore il 12 marzo 2021
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