Articolo 83 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18
Articolo 82Articolo 84
Versione
12 marzo 2021
Art. 83.

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 12 marzo 2021
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