Articolo 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 ottobre 2005
Art. 4. Ferie 1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non puo' essere sostituito da un'indennita' economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro
Entrata in vigore il 6 ottobre 2005
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