Articolo 5 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 agosto 1975
Art. 5.
Titolo domiciliato

Nel caso che il debitore si sia avvalso della facolta' di indicare la propria residenza, prevista dall'art. 6 della legge, l'accesso e l'eventuale protesto devono essere eseguiti esclusivamente al domicilio eletto.
Qualora la domiciliazione sia stata effettuata presso l'agenzia di un istituto di credito sfornita di cassa cambiali, si intende effettuata presso la sede principale dello stesso istituto.

Entrata in vigore il 11 agosto 1975
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