Art. 8. Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano 1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono ((, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,)) specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sonodichiarati opere di pubblica utilita' e rivestono carattere di indifferibilita' e di urgenza.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sonodichiarati opere di pubblica utilita' e rivestono carattere di indifferibilita' e di urgenza.