2. Costituiscono ulteriori principi generali dell'intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalita' agli obiettivi, nonche' la flessibilita' della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorita' e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonche' ai seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il soggetto responsabile dell'impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. ((11)) 4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 10 marzo 2017, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 15/03/2017, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 23, comma 3 , e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ".