Articolo 45 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Articolo 42Articolo 46
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29 marzo 2011
Art. 45. Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 29 marzo 2011
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