Articolo 4 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
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Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) ((47)) --------------- AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2024
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