I sacchetti di plastica non assoggettati all'imposta prevista nel presente decreto devono contenere la seguente dichiarazione:
a) "sacchetto di plastica non biodegradabile non soggetto ad imposta di fabbricazione: non puo' essere utilizzato come involucro che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce" ovvero la dicitura: "sacchetto di plastica biodegradabile: non soggetto ad imposta di fabbricazione ai sensi degli articoli 1, ottavo comma, e 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475 ";
b) denominazione e sede della ditta fabbricante o dell'importatore, ubicazione dello stabilimento di produzione;
c) mese ed anno della produzione.
Nei documenti fiscali e commerciali emessi per l'accompagnamento dei sacchetti di plastica dovra' risultare il peso ed il numero dei sacchetti e se gli stessi sono stati assoggettati o meno ad imposta di fabbricazione e se sono biodegradabili. La relativa documentazione deve essere conservata per un quinquennio.
Il fabbricante deve tenere registro giornaliero di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale deve essere annotata la quantita' e qualita' della materia prima pervenuta, la quantita' in peso ed in numero dei pezzi prodotti complessivamente e di quelli non assoggettati ad imposta di fabbricazione e la quantita' della bobina tubolare semilavorata nonche' le letture dei contapezzi e, nella parte dello scarico, la quantita', in peso ed in numero, di sacchetti ceduta agli esercenti ditte commerciali con indicazioni degli estremi della documentazione emessa. A fine mese provvede alla chiusura del registro ed i dati risultanti devono concordare con quelli riportati nella dichiarazione di cui al successivo art. 4.