Articolo 5 del Decreto 3 gennaio 1989, n. 1
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 gennaio 1989
Art. 5. C a u z i o n e
Il fabbricante deve prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale e' stato versato il maggior importo di imposta.
Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere ragguagliata in misura pari all'ammontare massimo d'imposta che si prevede possa essere versata in un mese. La cauzione deve essere prestata entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il fabbricante che inizia l'attivita' dopo l'entrata in vigore del presente decreto deve preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.
Le cauzioni sono prestate con le modalita' vigenti in materia di imposta di fabbricazione.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1989
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