Articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 384
Articolo 3Articolo 5
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6 dicembre 1991
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8 luglio 2017
Art. 4. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 97)) .
2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalita' di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 , e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425 , l'entita' del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 e all'articolo 6 della citata legge n. 966 del 1965 , e' commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente.
3. Le disposizioni tecniche di cui al quarto comma dell'articolo 687 del codice della navigazione , per quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti.
Entrata in vigore il 8 luglio 2017
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