Articolo 10 del Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
Articolo 9Articolo 11
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1 novembre 2009
Art. 10. Divieti all'importazione 1. E' vietato importare, anche da Paesi terzi inseriti negli elenchi comunitari da cui e' autorizzata l'importazione:
a) animali da azienda o d'acquacoltura cui siano stati somministrati:
1) per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati;
2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonche' qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente;
b) carni o prodotti ottenuti da animali ((destinati al consumo umano)) la cui importazione e' vietata ai sensi della lettera a).
Entrata in vigore il 1 novembre 2009
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